Art. 2
In vigore dal 7 lug 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 1.
(4) GU n. L 156 dell'11. 6. 1986, pag. 16.
Storico versioni
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