Art. 2

In vigore dal 4 lug 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 209 del 6. 8. 1985, pag. 24. (4) GU n. L 209 del 6. 8. 1985, pag. 26. (5) GU n. L 277 del 17. 10. 1985, pag. 15.
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