Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2755/80 è modificato come segue:
In vigore dal 4 lug 1986
1. il testo dell', secondo comma, è sostituito dal testo seguente:
« Per il periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 dicembre 1986, le qualità ed i prezzi d'acquisto dei prodotti che possono essere acquistati dagli organismi d'intervento sono fissati nel suddetto allegato »;
2. l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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