Art. 1
In vigore dal 4 lug 1986
Il testo dell'articolo 13, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2730/79 è sostituito dal testo seguente:
« - gli zuccheri bianchi e gli zuccheri greggi della voce 17.01 della tariffa doganale comune, il glucosio e lo sciroppo di glucosio della sottovoce 17.02 B I e B II della tariffa doganale comune, l'isoglucosio della sottovoce 17.02 D I della tariffa doganale comune e gli sciroppi di barbabietola e di canna da zucchero della sottovoce 17.02 D II della tariffa doganale comune sono incorporati nei prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 426/86. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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