Art. 2

In vigore dal 3 lug 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29. (3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22. (4) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 34. (5) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15. (6) GU n. L 193 del 21. 7. 1984, pag. 20.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:2095:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo