Art. 2
In vigore dal 30 giu 1986
In caso di applicazione dell' del regolamento (CEE) n. 1320/85, l'aiuto alla produzione di cui all'allegato II, da pagare per i prodotti trasformati a base di pomodoro, è moltiplicato per un coefficiente calcolato per ciascuno Stato membro, secondo la formula seguente:
100
100 + a
dove « a » rappresenta la percentuale della quale il quantitativo di pomodori freschi assegnato allo Stato membro in causa è stato maggiorato in conformità dell', paragrafo 1, del suddetto regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:2077:oj#art-2