Art. 1

In vigore dal 30 giu 1986
1. Dal 1o luglio 1986 al 30 giugno 1987, il rum, l'arak ed il tafia, della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari dei paesi e territori di cui all' della decisione 80/1186/CEE, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 16 899 ettolitri di alcole puro. 2. Le norme di origine applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelle enunciate nell'allegato II della decisione 80/1186/CEE. 3. Entro i limiti delle loro quote indicate all', il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia dell'atto di adesione del 1985 e della decisione 86/47/CEE.
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