Art. 2

In vigore dal 30 giu 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29. (3) Vedi pagina 78 della presente Gazzetta ufficiale. (4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57. ALLEGATO « ALLEGATO II DURATA DI VALIDITÀ DEI TITOLI DI ESPORTAZIONE A. Settore dei cereali 1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione dei prodotti // Durata di validità // // // // 10.01 B I 10.02 10.03 10.04 10.05 B 10.07 10.01 B II // Frumento tenero e frumento segalato Segala Orzo Avena Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina Grano saraceno, miglio, scagliola e sorgo; altri cereali Frumento duro Altri prodotti di cui all' del regolamento (CEE) n. 2727/75 (1) // Fino allo scadere del secondo mese successivo a quello del rilascio del titolo // // // // 11.02 A I a) // Semole e semolini di frumento duro // Fino allo scadere del sesto mese successivo a quello del rilascio del titolo // // // (1) Per quanto riguarda i prodotti classificati nella sottovoce 23.07 B I della tariffa doganale comune destinati all'esportazione nello Yemen del Nord il periodo di validità è di 30 giorni a decorrere dalla data del rilascio del titolo ».
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