Art. 2
In vigore dal 30 giu 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
(3) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.
(4) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 16.
(5) GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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