Art. 1
L'articolo 9 quater del regolamento (CEE) n. 2042/75 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 30 giu 1986
« Articolo 9 quater
1. Per le domande di titoli di esportazione relativi ai prodotti delle sottovoci 11.07 A I b), 11.07 A II b) e 11.07 B della tariffa doganale comune, presentate a partire dal 1o luglio 1986 fino al 30 aprile 1987, sono sospese le disposizioni dell'articolo 9 bis.
2. In deroga all'articolo 9 e a richiesta dell'interessato, i titoli di esportazione per i prodotti di cui al paragrafo 1, le cui domande sono presentate a decorrere dal 1o luglio 1986, fino al 30 aprile 1987, sono validi a partire dalla data del loro rilascio a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80:
- sino al 30 settembre 1987, quando sono rilasciati dal 1o gennaio al 30 aprile 1987;
- sino alla fine dell'undicesimo mese seguente, quando sono rilasciati dal 1o luglio al 31 ottobre 1986;
- sino al 30 settembre 1987, quando sono rilasciati dal 1o novembre al 31 dicembre 1986.
3. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3183/80, i diritti risultanti dai titoli di cui al paragrafo 2 non sono trasmissibili.
4. Per i titoli rilasciati in virtù del paragrafo 2, la cauzione è di:
- 30 ECU per tonnellata per i titoli rilasciati fino al 31 dicembre 1986;
- 24 ECU per tonnellata per i titoli rilasciati fra il 1o gennaio e il 30 aprile 1987. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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