Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 606/86 è modificato come segue:
In vigore dal 27 giu 1986
1) L' è modificato come segue:
a) nel paragrafo 1, lettera a), i termini « 2,5 kg » sono sostituiti da « 3 litri ».
b) Nel paragrafo 3, secondo comma « 6) Havarti », « 7) Edam, Gouda » e « 8) altri », sono sostituiti dai seguenti termini:
1.2 // « 6. Havarti 60 % di m. g.: // 900 t // 7. Edam in forme sferiche, Gouda: // 4 600 t // 8. Formaggi molli stagionati di latte vaccino: // 850 t // 9. Cheddar, Chester: // 120 t // 10. altri: // 2 260 t ».
c) Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:
« 4. Nelle domande di titoli MCS, per i formaggi devono essere indicati, per quantità, la categoria e, se del caso, il tipo in questione ».
2) Il testo dell'articolo 2 bis è sostituito dal seguente testo:
« Articolo 2 bis
Per i formaggi appartenenti alla voce 04.04 della tariffa doganale comune, può essere richiesto il certificato MCS esclusivamente per l'impresa cui è riconosciuta, la qualità di commerciante nello Stato membro in cui è stabilita e che esercita da almeno 12 mesi un'attività nel commercio con l'estero di formaggi ».
3) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente testo:
« Articolo 3
1. Il quantitativo che è oggetto di una domanda di certificati MCS non può essere superiore al quantitativo disponibile né inferiore a:
- 100 t per i prodotti della voce 04.01, in presentazioni diverse da imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 3 litri,
- 10 t per i prodotti della voce 04.01, in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 3 litri,
- 1 t per i prodotti delle voci 04.02, 04.03 e 04.04.
2. Se i quantitativi che sono oggetto delle domande di titolo MCS sono superiori ai quantitativi disponibili, in modo da determinare uno squilibrio delle correnti tradizionali negli scambi di prodotti lattiero-caseari, la Commissione può rifiutare la totalità delle domande.
3. La durata di validità dei titoli MCS è limitata alla fine del secondo mese successivo al mese in cui è stata presentata la domanda di titolo.
4. In deroga all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/86, i diritti derivanti dal titolo MCS non sono trasferibili durante il periodo di validità del titolo MCS.
4) Nell'articolo 4, quarto trattino, i termini « 15 ECU » sono sostituiti da « 25 ECU ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1986:2000:oj#art-1