Art. 1
Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 477/86 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 24 giu 1986
« 1. Se si manifesta un divario di prezzo significativo, tale da provocare distorsioni negli scambi, può essere applicato un importo compensativo negli scambi di taluni prodotti trasformati a base di oli o di grassi tra la Spagna o il Portogallo, da una parte, e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 o i paesi terzi, dall'altra ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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