Art. 2
In vigore dal 24 giu 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o maggio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. BRAKS
(1) Parere reso il 13 giugno 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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