Art. 2
In vigore dal 24 giu 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. BRAKS
(1) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 168 del 26. 7. 1972, pag. 1.
Storico versioni
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