Art. 2

In vigore dal 24 giu 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS (1) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1. (2) GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 168 del 26. 7. 1972, pag. 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:1984:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo