Art. 2

In vigore dal 24 giu 1986
L'importo dell'aiuto da concedere al produttore di cui all' è fissato in funzione del prelievo di corresponsabilità da lui subito. Detto importo può essere forfettario. Gli Stati membri possono non concedere l'aiuto per importi inferiori ad un minimo da essi fissato. L'importo dell'aiuto per un produttore non può in nessun caso superare l'equivalente di un prelievo per 25 tonnellate di cereali.
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