Art. 7
In vigore dal 23 giu 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 12.
ALLEGATO II
ELENCO DEGLI ORGANISMI DEI PAESI ESPORTATORI ABILITATI A RILASCIARE CERTIFICATI DI AUTENTICITÀ
- JUNTA NACIONAL DE CARNES
per le carni originarie dell'Argentina, conformi alla definizione di cui all', lettera a).
- AUSTRALIAN MEAT AND LIVESTOCK CORPORATION
per le carni originarie dell'Australia, conformi alla definizione di cui all', lettera b).
- INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC)
per le carni orignarie dell'Uruguay, conformi alla definizione di cui all', lettera c).
- SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO PRODUTO ANIMAL (SIPA)
per le carni originarie del Brasile, conformi alla definizione di cui all', lettera d).
- NEW ZEALAND MEAT PRODUCERS BOARD
per le carni originarie della Nuova Zelanda, conformi alla definizione di cui all', lettera e).
Storico versioni
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