Art. 2

In vigore dal 20 giu 1986
1. Per determinare l'importo della restituzione di cui all', si procede a una gara. 2. La gara ha per oggetto i quantitativi di frumento duro di cui all', paragrafo 1, da esportare verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1124/77 (1) e la Repubblica democratica tedesca. 3. La gara è indetta fino al 18 dicembre 1986. Fino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara. 4. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento greco precisato nel bando di gara. 5. La gara si effettua conformemente alle disposizioni del presente regolamento e a quelle del regolamento (CEE) n. 279/75.
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