Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3552/81 è modificato come segue:
In vigore dal 20 giu 1986
1. Il testo dell' è sostituito dal testo seguente:
«
Se la restituzione è fissata in anticipo, il tasso della garanzia applicabile è quello indicato in allegato, secondo i prodotti che vi figurano.
L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85 è che le operazioni d'esportazione dei prodotti per i quali è richiesta la fissazione anticipata della restituzione siano effettuate entro i termini previsti ».
2. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1986:1917:oj#art-1