Art. 2

In vigore dal 18 giu 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1. (4) GU n. L 346 del 2. 12. 1981, pag. 5. (5) GU n. L 316 del 27. 11. 1985, pag. 23. ALLEGATO « ALLEGATO IV Le autorità competenti cui fa riferimento l'articolo 4 del presente regolamento sono: Per la Repubblica popolare cinese: - Shanghai Foreign Economic Relations and Trade Commission, - Fujian Foreign Trade Bureau, - Guangxi Foreign Trade Bureau, - Zhejiang Foreign Trade Bureau, - Jiangsu Foreign Trade Bureau, - Sichuan Foreign Trade Bureau, - Chongqing Foreign Trade Bureau, - Anhui Foreign Trade Bureau, - Guangdong Foreign Economic Relations and Trade Commission. Per la Corea del Sud: Korea Canned Goods Export Association. Per Taiwan: Taiwan Mushroom Packers United Export Corporation ».
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