Art. 2

In vigore dal 18 giu 1986
Il presente regolamento entra in vigore il tezo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1986. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2. (2) GU n. L 304 du 16. 11. 1985, pag. 26.
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