Art. 1

In vigore dal 17 giu 1986
Per il 1986, è portato a 300 000 tonnellate il contingente tariffario fissato dal regolamento (CEE) n. 758/86 per i prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune - radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, escluse le patate dolci - che sono originari dei paesi terzi non membri del GATT e che beneficiano della riscossione del prelievo applicabile all'importazione fissato ad un massimo del 6 % ad valorem.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:1898:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo