Art. 1

In vigore dal 16 giu 1986
1. A decorrere dal 1o luglio 1986 e fino al 30 giugno 1987 è aperto nella Comunità a nove un contingente tariffario comunitario di 90 t per le polpe di albicocche della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie della Turchia. 2. Nel limite di tale contingente tariffario, il dazio della tariffa doganale comune da applicare a tali prodotti è sospeso al 2,3 %. 3. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente. 4. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 3 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.
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