Art. 2

In vigore dal 16 giu 1986
1. Nei primi dieci giorni di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione dati particolareggiati, relativi ai quantitativi ed al valore statistico, ripartiti secondo la nomenclatura Nimexe, delle importazioni originarie degli Stati Uniti d'America di ciascun prodotto figurante in allegato, realmente effettuate nel mese immediatamente precedente. 2. La prima comunicazione, relativa alle importazioni effettuate nel mese di maggio, deve aver luogo entro il 1o luglio 1986.
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