Art. 3
In vigore dal 16 giu 1986
1. L'aiuto è concesso soltanto per il formaggio entrato in ammasso nel periodo dal 15 maggio al 30 novembre 1986.
2. Non è concesso alcun aiuto quando la durata d'ammasso è inferiore a 60 giorni.
3. L'importo dell'aiuto non può eccedere l'importo corrispondente ad un periodo di ammasso contrattuale di 150 giorni che scade anteriormente al 15 marzo 1987. In deroga all', paragrafo 1, lettera d), al termine del periodo di 60 giorni di cui al paragrafo 2, l'ammassatore può procedere allo svincolo dall'ammasso della totalità o di una parte di una partita sotto contratto. Il quantitativo che può essere svincolato dall'ammasso è di almeno 500 kg. Tuttavia, gli Stati membri possono aumentarlo sino a due tonnellate.
La data dell'inizio delle operazioni di uscita dal magazzino di formaggi oggetto del contratto non è compresa nel periodo di ammasso contrattuale.
Storico versioni
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