Art. 2

In vigore dal 12 giu 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 1986. Per il Consiglio Il Presidente P. WINSEMIUS ALLEGATO 1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // ex 07.02 B // Piselli, anche cotti, congelati // ex 20.07 A III B II a) 6 B II b) 7 // Succhi di ciliegie // // (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
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