Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 685/69 è modificato come segue:

In vigore dal 12 giu 1986
1) Il testo del paragrafo 6 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente testo: « 6. Ai sensi del presente regolamento, il giorno della presa in consegna è il sessantesimo giorno successivo all'entrata del burro nel deposito frigorifero designato dall'organismo d'intervento ». 2) Negli articoli 4 e 6, paragrafo 1, i termini « la presa in consegna » sono sostituiti dai termini « l'entrata del burro nel deposito frigorifero designato dall'organismo d'intervento ».
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