Art. 1

In vigore dal 10 giu 1986
Si ritiene che le catture di sgombro nelle acque delle divisioni CIEM II (salvo zona CE), V b (zona CE), VI, VII, VIII (salvo VIII c), XII e XIV eseguite da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 1986. La pesca dello sgombro nelle acque delle divisioni CIEM II (salvo zona CE), V b (zona CE), VI, VII, VIII (salvo VIII c), XII e XIV eseguita da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi è proibita dopo la data di applicazione del presente regolamento.
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