Art. 2
In vigore dal 10 giu 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 362 del 21. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 1.
(4) GU n. L 176 del 3. 7. 1984, pag. 14.
(5) GU n. L 96 del 3. 4. 1985, pag. 5.
Storico versioni
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