Art. 2

In vigore dal 10 giu 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 362 del 21. 12. 1985, pag. 8. (3) GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 1. (4) GU n. L 176 del 3. 7. 1984, pag. 14. (5) GU n. L 96 del 3. 4. 1985, pag. 5.
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