Art. 1
In vigore dal 9 giu 1986
1. Dal 1o luglio 1986 al 30 giugno 1987, il dazio della tariffa doganale comune per i ferrofosfori, contenenti in peso il 15 % o più di fosforo, destinati alla fabbricazione di ghise fosforose d'affinazione o d'acciaio, della sottovoce ex 28.55 A, è totalmente sospeso nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 60 000 tonnellate.
2. Nei limiti di detto contingente tariffario, la Spagna ed il Portogallo applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione.
3. L'utilizzazione dei prodotti per la destinazione specifica prescritta è controllata conformemente alle disposizioni comunitarie in materia. Articolo 2
1. Una prima parte di 56 615 tonnellate di detto contingente tariffario comunitario è suddivisa tra taluni Stati membri; le quote che sono valide fino al 30 giugno 1987 ammontano per ciascuno degli Stati membri a:
1.2 // // (in tonnellate) // Benelux // 30 000 // Germania // 20 000 // Grecia // 5 // Spagna // 400 // Francia // 3 000 // Italia // 10 // Portogallo // 200 // Regno Unito // 3 000
2. La seconda parte, di 3 385 tonnellate, costituisce la riserva.
3. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione in uno Stato membro che non partecipa alla ripartizione iniziale ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva.
Storico versioni
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