Art. 1

In vigore dal 9 giu 1986
1. Dal 1o luglio al 31 dicembre 1986 il dazio della tariffa doganale comune per il magnesio greggio, di purezza non inferiore a 99,95 %, presentato in forma di billette non contenenti, in peso, più dello 0,015 % di ferro, 0,002 % di nichel, 0,005 % di piombo e 0,006 % di manganese, della sottovoce ex 77.01 A della tariffa doganale comune, destinato alla fabbricazione di limature per l'industria del combustibile nucleare è totalmente sospeso nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 300 tonnellate. 2. Nei limiti di questo contingente tariffario la Spagna ed il Portogallo applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione. 3. Per il controllo dell'utilizzazione dei prodotti per la destinazione particolare prescritta sono d'applicazione le disposizioni comunitarie in materia.
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