Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 765/86 è modificato come segue:

In vigore dal 9 giu 1986
1) All'articolo 5, paragrafo 2, il testo della lettera d), è sostituito dal testo seguente: « d) il prezzo offerto per tonnellata di burro, tenuto conto delle tasse interne, franco deposito frigorifero, espresso nella moneta dello Stato membro sul cui territorio è immagazzinato il burro ». 2) All'articolo 10, paragrafo 1, il testo del terzo comma, è sostituito dal testo seguente: « Se il prelievo del burro non avviene entro il termine di cui al primo comma, la cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, viene incamerata e inoltre la vendita viene annullata ».
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