Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 765/86 è modificato come segue:
In vigore dal 9 giu 1986
1) All'articolo 5, paragrafo 2, il testo della lettera d), è sostituito dal testo seguente:
« d) il prezzo offerto per tonnellata di burro, tenuto conto delle tasse interne, franco deposito frigorifero, espresso nella moneta dello Stato membro sul cui territorio è immagazzinato il burro ».
2) All'articolo 10, paragrafo 1, il testo del terzo comma, è sostituito dal testo seguente:
« Se il prelievo del burro non avviene entro il termine di cui al primo comma, la cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, viene incamerata e inoltre la vendita viene annullata ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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