Art. 1

In vigore dal 9 giu 1986
Fino al 31 dicembre 1989, i vini rossi prodotti nella zona viticola A o nella parte tedesca della zona viticola B, ottenuti dalle varietà di viti Blauer Trollinger, Blauer Portugieser, Blauer Spaetburgunder e Mueller-Rebe possono essere tagliati con vini rossi spagnoli in conformità delle disposizioni dell', paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 479/86.
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