Art. 1

In vigore dal 6 giu 1986
Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VII e eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1986. La pesca della sogliola nelle acque della divisione CIEM VII e eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
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