Art. 1

In vigore dal 6 giu 1986
Fatte salve le altre disposizioni del regolamento (CEE) n. 2819/79 della Commissione, il documento d'importazione di cui all' di detto regolamento sarà rilasciato o vistato, per i prodotti che figurano nell'allegato I soltanto dietro presentazione di un documento d'informazione d'esportazione conforme al modello che figura all'allegato II o, all'occorrenza, d'un documento d'informazione d'esportazione relativi ai prodotti dell'artigianato o del folclore conforme al modello che figura nell'allegato III. Questi documenti verranno rilasciati dalle associazioni turche d'esportatori di prodotti dell'abbigliamento d'Istanbul, Izmir e Cukurova. Ogni documento d'informazione d'esportazione deve essere presentato alle autorità competenti degli Stati membri nel termine di un mese a decorrere dalla data del rilascio. Il documento d'importazione di cui all' del regolamento (CEE) n. 2819/79 può essere usato per due mesi a decorrere dalla data del rilascio. Eccezionalmente, questo periodo può essere prorogato di un altro mese.
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