Art. 2
In vigore dal 4 giu 1986
1. Le competenti autorità della Repubblica federale di Germania autorizzano le importazioni, fino a concorrenza dei contingenti supplementari di cui all', unicamente per i contratti firmati a Berlino durante le fiere commerciali nella misura in cui sono riconosciuti dalle competenti autorità suscettibili di beneficiare di dette autorizzazioni, a condizione che i prodotti oggetto dei suddetti contratti siano imbarcati dopo il 15 ottobre 1986 nel paese terzo di cui sono originari per essere esportati nella Repubblica federale di Germania.
2. Il periodo di validità delle autorizzazioni d'importazione o dei documenti equipollenti, rilasciati in conformità del paragrafo 1, non potrà estendersi oltre il 31 dicembre 1987.
3. Il quantitativo totale oggetto dei contratti autorizzati in conformità del paragrafo 1 deve essere notificato alla Commissione entro e comunque non oltre il 31 dicembre 1986.
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