Art. 2
In vigore dal 4 giu 1986
1. Le competenti autorità della Repubblica federale di Germania autorizzano le importazioni, fino a concorrenza dei contingenti supplementari di cui all', unicamente per i contratti firmati a Berlino durante le fiere commerciali nella misura in cui sono riconosciuti dalle competenti autorità suscettibili di beneficiare di dette autorizzazioni, a condizione che i prodotti oggetto dei suddetti contratti siano imbarcati dopo il 15 ottobre 1986 in Iugoslavia per essere esportati nella Repubblica federale di Germania.
2. Il periodo di validità delle autorizzazioni d'importazione o dei documenti equipollenti, rilasciati in conformità del paragrafo 1, non potrà estendersi oltre il 31 dicembre 1987.
3. Il quantitativo totale oggetto dei contratti autorizzati in conformità del paragrafo 1 deve essere notificato alla Commissione entro e comunque non oltre il 31 dicembre 1986.
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