Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 467/77 è modificato come segue:

In vigore dal 3 giu 1986
1. All', paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: « Qualora per un prodotto venga fissato un deprezzamento conformemente all'articolo 8, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1883/78, il calcolo della scorta media deve essere chiuso prima dell'applicazione di ogni deprezzamento di cui il valore medio tiene conto ». 2. Il testo dell' è sostituito dal testo seguente: « A decorrere dal 1o dicembre 1985, il tasso d'interesse di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78 è fissato al 7 % ».
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