Art. 2
In vigore dal 2 giu 1986
Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, tale Stato membro deve fornire allo Stato membro che procede al pagamento dell'aiuto alla produzione, la prova che il prezzo minimo da pagare al produttore è stato pagato.
Storico versioni
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