Art. 1
In vigore dal 2 giu 1986
1. Per la campagna di commercializzazione 1986/1987, l'aiuto alla produzione per ciascuna impresa di trasformazione è limitato:
a) nel caso delle ciliegie duracine ed altre ciliegie dolci sciroppate della sottovoce 20.06 B della tariffa doganale comune, a 80,38 %;
b) nel caso delle marasche sciroppate della sottovoce 20.06 B della tariffa doganale comune, a 77,13 %.
2. La percentuale di cui al paragrafo 1 si applica, per le imprese che hanno iniziato la loro produzione prima della campagna di commercializzazione 1984/1985, ad un terzo del peso netto del quantitativo totale trasformato durante le campagne di commercializzazione 1983/1984, 1984/1985 e 1985/1986.
Per le imprese che hanno iniziato la loro produzione durante la campagna di commercializzazione:
a) 1984/1985, le percentuali si applicano alla metà del peso netto del quantitativo totale prodotto nelle campagne di commercializzazione 1984/1985 e 1985/1986;
b) 1985/1986, le percentuali si applicano al peso netto del quantitativo totale prodotto in detta campagna.
Ai fini dell'applicazione di tale paragrafo, per quantitativo totale prodotto s'intende il quantitativo di ciliegie sciroppate ottenuto rispettivamente da ciliegie duracine ed altre ciliegie dolci e da marasche, che è stato comunicato alle autorità competenti e da queste approvato.
3. Il quantitativo totale prodotto di cui al paragrafo 2 non comprende le marasche sciroppate ottenute da ciliegie raccolte in Spagna o in Portogallo.
Storico versioni
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