Art. 2
In vigore dal 2 giu 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.
(4) GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.
(5) GU n. L 19 del 25. 1. 1986, pag. 13.
Storico versioni
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