Art. 2

In vigore dal 2 giu 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (3) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3. (4) GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52. (5) GU n. L 19 del 25. 1. 1986, pag. 13.
Storico versioni

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