Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1061/69 è modificato come appresso:

In vigore dal 30 mag 1986
1. Il testo dell' è sostituito dal testo seguente: « 1. Quando la classificazione di una merce, di cui all'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 3033/80, in una delle sottovoci della tariffa doganale comune dipende dal suo tenore in peso di amido o di fecola, questo tenore è determinato in funzione della quantità di amido o di fecola allo stato anidro contenuta in detta merce. 2. Il tenore in peso di amido o di fecola di concentrati di proteine di soia nonché delle merci che ne contengono è determinato secondo il metodo enzimatico descritto nell'allegato V. 3. Il tenore in peso di amido o di fecola di merci diverse da quelle contemplate dal paragrafo 2 è determinato secondo il metodo Ewers modificato, definito nell'allegato I, capitolo 1, della terza direttiva 72/199/CEE della Commissione (1). Tuttavia, quando la merce in questione contiene amidi o fecole diversi da quelli naturali, senza contenere nello stesso tempo saccarosio o zucchero invertito, il tenore in peso di amido o fecola di detta merce è determinato con il metodo della saccarificazione definito dell'allegato I di detta direttiva. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, le destrine sono considerate come amidi o fecole diversi da quelli naturali. (1) GU n. L 123 del 25. 5. 1972, pag. 6. ». 2. Il testo dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1061/68 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 4 La percentuale di D-mannitolo contenuto nelle merci delle sottovoci 26.04 C III e 38.19 T della tariffa doganale comune, calcolata sul loro tenore in D-glucitolo (sorbite) è determinata col metodo descritto nell'allegato IV. ». 3. L'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1061/69 è modificato come segue: a) Il titolo dell'allegato IV è sostituito dal seguente titolo: DETERMINAZIONE DEL D-MANNITOLO CONTENUTO NELLE MERCI DI CUI ALLE SOTTOVOCI 29.04 C III E 38.19 T DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE, CALCOLATA SUL LORO TENORE IN D-GLUCITOLO. ». b) Il testo del paragrafo I dell'allegato IV è sostituito dal testo seguente: « I. Principio Per determinare il tenore di D-mannitolo (mannite) nelle merci di cui alle sottovoci 29.04 C III e 38.19 T della tariffa doganale comune, calcolato sul loro tenore in D-glucitolo (sorbite), si impiega la cromatografia in fase gassosa. A tale scopo è necessario trasformare preventivamente i prodotti non volatili nei loro derivati acetilati. ». c) Il testo del paragrafo III, lettera b), è sostituito dal testo seguente: « b) Condizioni per l'analisi cromatografica Temperatura del blocco di iniezione: 300 °C Temperatura della colonna: 210 °C Flusso del gas di trasporto (ad es. azoto): 25 ml/minuto Flusso d'idrogeno: 25 ml/minuto Quantità da iniettare: 1 ml Il picco del D-mannitolo appare prima di quello del D-glucitolo. Per determinare la proporzione del D-mannitolo nelle merci analizzate, calcolato con riferimento al loro tenore in D-glucitolo, basterà fare il rapporto delle superfici dei due picchi corrispondenti. ». 4. Il regolamento dell'allegato al presente regolamento è aggiunto al regolamento (CEE) n. 1061/69 quale allegato V.
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