Art. 1
In vigore dal 29 mag 1986
1. Lo Stato membro che decida di applicare l'articolo 25, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 per la campagna di commercializzazione 1986/1987, assegna, in deroga all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 193/82, anteriormente al 1o luglio 1986, le quote modificate.
2. Entro il 15 agosto 1986 gli Stati membri comunicano alla Commissione le modifiche effettuate in applicazione del paragrafo 1.
Storico versioni
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