Art. 2

In vigore dal 28 mag 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 2 giugno 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19. (3) GU n. L 213 dell'1. 8. 1981, pag. 20. (4) GU n. L 139 del 27. 5. 1985, pag. 20.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1986/1665 — Testo vigente | Portale Normativo