Art. 1
Nell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3590/85 è aggiunto il seguente comma:
In vigore dal 27 mag 1986
« Sino al 31 maggio 1986 gli Stati membri sono autorizzati ad accettare il documento VI 1 stabilito in conformità del regolamento (CEE) n. 2115/76, senza che sia richiesta questa prova ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:1614:oj#art-1