Art. 1

Nell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3590/85 è aggiunto il seguente comma:

In vigore dal 27 mag 1986
« Sino al 31 maggio 1986 gli Stati membri sono autorizzati ad accettare il documento VI 1 stabilito in conformità del regolamento (CEE) n. 2115/76, senza che sia richiesta questa prova ».
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