Art. 9
In vigore dal 26 mag 1986
Gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari, prelevate in applicazione dell' o dell'articolo 5, renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro aliquote cumulate del contingente comunitario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:1726:oj#art-9