Art. 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 231/86 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 26 mag 1986
« 4. All'uscita dalle scorte d'intervento, il prezzo minimo di vendita del prodotto è pari al prezzo applicato durante il mese in questione per l'acquisto di frumento tenero all'intervento. Tuttavia, se l'uscita dalle scorte d'intervento ha luogo nel giugno 1986, il prezzo da prendere in considerazione è quello applicato nel maggio 1986 per l'acquisto di frumento tenero all'intervento, aumentato di una maggiorazione mensile. Non si applicano le maggiorazioni e detrazioni previste dal regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione, dell'11 luglio 1977, relativo alle maggiorazioni e detrazioni applicabili all'intervento nel settore dei cereali (1). ».
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