Art. 1
Il testo dell'articolo 2, prima frase, del regolamento (CEE) n. 1970/80 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 26 mag 1986
« La Commissione comunica al Consiglio, il 31 ottobre al più tardi, il programma delle azioni che intende intraprendere nel corso della campagna successiva o delle campagne successive. ».
Storico versioni
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