Art. 2
In vigore dal 26 mag 1986
La restituzione è la stessa per tutta la Comunità.
Qualora la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo richiedano la restituzione può essere fissata a livelli diversi secondo il paese di destinazione, la qualità e la presentazione.
La restituzione è concessa dagli Stati membri su richiesta dell'interessato.
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