Art. 1

In vigore dal 26 mag 1986
1. Dal 1o giugno al 31 dicembre 1986 i dazi della tariffa doganale comune per i merluzzi interi, decapitati o in pezzi, secchi, non salati (stoccafisso), della sottovoce ex 03.02 A I b) e originari della Norvegia sono totalmente sospesi nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 3 900 tonnellate. 2. Nell'ambito del contingente tariffario di cui al paragrafo 1, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano rispettivamente un dazio del 6 % e dello 0 %. 3. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano del contingente di cui al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81 (2), sia almeno uguale al prezzo di riferimento eventualmente fissato della Comunità per il prodotto considerato. 4. È applicabile il protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodo di cooperazione amministrativa allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.
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