Art. 1

In vigore dal 26 mag 1986
1. Fino al 31 dicembre 1986, il dazio della tariffa doganale comune per le ciliegie da tavola, ad eccezione delle visciole, della sottovoce ex 08.07 C della tariffa doganale comune, originarie della Svizzera, è totalmente sospeso nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 1 000 tonnellate. Nei limiti di questo contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione del 1985. Si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera. 2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente. 3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.
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